Scheda informativa sulle vendite a distanza

Scheda informativa sulle vendite a distanza

Guida per venditori e consumatori sui contratti di vendita a distanza: modalità dei contratti online, e-commerce, obblighi del venditore, diritti del consumatore, costi e sanzioni previste.

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7 marzo 2022

Il Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, regola numerosi aspetti dei contratti con i consumatori, tra cui i contratti a distanza. In questo approfondimento vi forniamo una guida sulle vendite a distanza, iniziando da una presentazione della tipologia di contratto fino ad aspetti più specifici come le esclusioni per i consumatori, gli obblighi per il venditore, le modalità in cui avvengono i contratti su siti e-commerce, i diritti dei consumatori, costi, pagamenti aggiuntivi e sanzioni.
 

Indice

Cosa s'intende per contratto a distanza

Contratti a distanza: le esclusioni per i consumatori (art. 47)

Obblighi informativi del venditore (art. 49)

Contratti online su siti e-commerce

Requisiti formali per i contratti a distanza (art. 51)

E-commerce e contratti online

Contratti telefonici

Diritto di recesso (art. 52 e seguenti)

Obblighi del venditore (art. 56)

Obblighi del consumatore (art. 57)

Eccezioni al diritto di recesso (art. 59)

Altri diritti dei consumatori (artt. 61-65)

Consegna (art. 61) e passaggio del rischio (art. 63)

Costi e pagamenti aggiuntivi (artt. 62, 64 e 65)

Tutela amministrativa e giurisdizionale – Sanzioni (artt. 66 e 66-bis)
 

Cosa s'intende per contratto a distanza

In particolare, il Codice definisce come contratto a distanza "qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso" (art. 45, comma 1, lett. g).

Rientrano pertanto in questa categoria le vendite a distanza con consegna a domicilio effettuate tramite internet, per telefono, televisione, fax, su catalogo, per corrispondenza (ivi comprese quelle attraverso e-mail), ecc.

A tal fine, per consumatore si intende "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”; mentre il professionista è definito come "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario".

Di conseguenza, gli eventuali acquirenti a distanza professionali (imprenditori, lavoratori autonomi, professionisti, titolari di Partita IVA) non godono della disciplina di maggior tutela che il Codice del consumo appresta in favore dei consumatori (e, in particolare, non beneficiano del diritto di recesso).

Rientrano, invece, nel campo d'applicazione della disciplina sui contratti a distanza quelli aventi per oggetto l'acquisto di beni e/o servizi e la fornitura di acqua, gas ed elettricità o teleriscaldamento.
 

Contratti a distanza: le esclusioni per i consumatori (art. 47)

Le disposizioni di maggior favore per i consumatori, nei contratti a distanza, non si applicano nei seguenti casi:

  1. per i servizi sociali;
     
  2. servizi di assistenza sanitaria, compresa la fornitura di medicinali e dispositivi medici, a prescindere che sia effettuata o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;
     
  3. attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;
     
  4. servizi finanziari;
     
  5. contratti aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;
     
  6. contratti per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;
     
  7. viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" (pacchetti viaggio), che sono comunque disciplinati dal Codice del turismo;
     
  8. contratti di multiproprietà, relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e contratti di rivendita e di scambio (disciplinati dagli artt. da 69 a 81-bis del Codice del consumo);
     
  9. contratti stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale tenuto per legge a garantire che il consumatore assuma un decisione ponderata conoscendone la rilevanza giuridica;
     
  10. fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;
     
  11. trasporto passeggeri;
     
  12. contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
     
  13. contratti conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, internet o fax, stabilito dal consumatore.
     

Obblighi informativi del venditore (art. 49)

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, il venditore professionista deve fornirgli in maniera chiara e comprensibile le seguenti informazioni relative a:

  1. le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
     
  2. l’identità del professionista;
     
  3. l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e i suoi recapiti (telefono, e-mail, fax) per consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e comunicare efficacemente con lui, nonché l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;
     
  4. l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami (se diverso dai recapiti);
     
  5. il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolarlo ragionevolmente in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo; oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
     
  6. il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
     
  7. le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
     
  8. le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso nonché il modulo tipo di recesso;
     
  9. l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso – se espressamente previsto dal venditore – qualora non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
     
  10. in caso di prestazione di servizi ovvero di fornitura di acqua, gas o elettricità, l’informazione che in caso di recesso il consumatore è responsabile del pagamento di costi ragionevoli;
     
  11. negli specifici casi previsti dall’art. 59 (di seguito elencati) in cui il diritto di recesso è escluso (facendo eccezione alla regola generale), l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
     
  12. un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
     
  13. l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
     
  14. l’esistenza di codici di condotta pertinenti e di come sia possibile, nel caso, ottenerne copia;
     
  15. la durata del contratto o le condizioni per recedere in caso di contratto a tempo indeterminato o a rinnovo automatico;
     
  16. la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
     
  17. l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
     
  18. la funzionalità di eventuali contenuti digitali comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
     
  19. qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software;
     
  20. la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

Le informazioni relative alle modalità ed ai costi per l’esercizio del diritto di recesso possono essere fornite anche mediante le istruzioni tipo contenute nella prima parte (parte A) dell’apposito modello allegato al Codice del consumo unitamente al modulo tipo di recesso (parte B), che si allega alla presente scheda informativa.

Tutte le informazioni obbligatorie sopra elencate, formano parte integrante del contratto di vendita a distanza e possono essere modificate solo con accordo espresso delle parti.
 

Contratti online su siti e-commerce

Nei contratti conclusi online sui siti di e-commerce, normalmente le condizioni generali di contratto vengono accettate cliccando su appositi flag collegati a rispettivi link aprendo i quali è possibile scaricare, salvare e/o stampare le medesime condizioni.

Se il venditore professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o su gli altri costi, compresi quelli per la restituzione dei beni in caso di recesso, il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

In caso di contestazione, l’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione appena elencati incombe sul professionista.

Se il venditore (art. 53) omette di fornire al consumatore le informazioni relative a condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di recesso, nonché il modulo tipo di recesso, il Codice del consumo prevede che il periodo di recesso si protragga per un anno dopo la fine del periodo di recesso iniziale (14 giorni dalla consegna) ordinariamente previsto.

Se, invece, il venditore fornisce le suddette informazioni sul recesso al consumatore in ritardo, ma comunque entro un anno dalla consegna dei beni (o dalla conclusione del contratto in caso di servizi), il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il ricevimento delle informazioni da parte del consumatore.

Infine, sempre nel caso in cui il venditore abbia omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso, quest’ultimo non potrà nemmeno essere considerato responsabile per l’eventuale diminuzione del valore dei beni a seguito di utilizzo non consentito.
 

Requisiti formali per i contratti a distanza (art. 51)

Il venditore professionista deve fornire o mettere a disposizione del consumatore le informazioni obbligatorie indicate nel precedente paragrafo con modalità appropriate rispetto al mezzo di comunicazione a distanza impiegato, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile. Se tali informazioni sono fornite su un supporto durevole, devono essere leggibili.

Se si utilizza un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il venditore professionista deve fornire, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto. Le altre informazioni precontrattuali obbligatorie dovranno essere fornite in un modo appropriato rispetto al mezzo di comunicazione utilizzato.

In tutti i casi di contratti conclusi a distanza, il venditore deve fornire al consumatore la conferma del contratto su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione dello stesso e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio.

Tale conferma deve comprendere:

  1. tutte le informazioni precontrattuali obbligatorie a meno che il professionista non le abbia già fornite al consumatore, su un mezzo durevole, prima della conclusione del contratto;
  2. la conferma dell’eventuale rinuncia espressa del consumatore al diritto di recesso ai fini dell’avvio di una fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale.

In caso di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas, elettricità, o teleriscaldamento, se il consumatore vuole che l’esecuzione del contratto inizi prima che sia decorso il termine utile per l’eventuale esercizio del diritto di recesso (14 giorni) deve farne specifica ed esplicita richiesta al venditore che, a sua volta, è tenuto ad esigerla.
 

E-commerce e contratti online

In caso di contratti a distanza conclusi online (ad es. siti di e-commerce), quando è imposto al consumatore l'obbligo di effettuare un pagamento, il venditore deve comunicare direttamente a quest’ultimo, prima che inoltri l'ordine, in modo chiaro ed evidente le informazioni relative a:

  • le caratteristiche principali dei beni o servizi venduti;
  • il prezzo totale (comprensivo di imposte) dei beni o dei servizi e le eventuali spese/costi aggiuntivi (o, quando ciò risulti impossibile, le rispettive modalità di calcolo);
  • la durata del contratto o, nei contratti a tempo indeterminato o a rinnovo automatico, le condizioni di recesso;
  • la durata minima degli obblighi del consumatore previsti dal contratto.

Il venditore professionista è tenuto a garantire che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare.

Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga devono riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il venditore professionista.

In caso di mancato rispetto delle suddette prescrizioni, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine (che pertanto, saranno invalidi).

I siti di e-commerce devono altresì indicare in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio della procedura di ordinazione, eventuali restrizioni relative alla consegna nonché i mezzi di pagamento accettati.

Inoltre, sempre in relazione ai soli contratti conclusi online tramite siti di e-commerce, si applicano anche alcune disposizioni specificamente richiamate del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

In particolare, le suddette disposizioni prevedono che le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al consumatore devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione. Il venditore, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, deve altresì rilasciare ricevuta dell'ordine contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. Tali previsioni, tuttavia, non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
 

Contratti telefonici

Nel caso di contratti conclusi per telefono, qualora siano i venditori a contattare i consumatori (attività di televendita diffuse soprattutto nei settori dell’energia e telecomunicazioni), all'inizio della conversazione deve essere rivelata l’identità del venditore o del soggetto per conto del quale opera, nonché lo scopo commerciale della chiamata e l'informativa (anche con modalità semplificate) relativa all’estrazione dei dati dagli elenchi di contraenti nonché le indicazioni utili all'eventuale iscrizione nel registro delle opposizioni.

In tutti i casi di contratti conclusi per telefono le informazioni obbligatorie possono essere fornite a voce dal venditore che è tuttavia obbligato a confermare l'offerta al consumatore, il quale rimane vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto (eventualmente anche con firma elettronica). Le parti possono anche concordare l'invio delle informazioni scritte e la conferma dell’offerta (e delle relative condizioni contrattuali) tramite supporto durevole (come ad es. un file, cd-rom, pennetta, ecc.).

La conferma da parte del venditore deve in ogni caso avvenire entro un termine ragionevole e, al più tardi, al momento della consegna del bene o prima dell’inizio dell'esecuzione del servizio.
 

Diritto di recesso (art. 52 e seguenti)

Tra le principali misure previste dal Codice del Consumo a tutela dei consumatori nei contratti a distanza vi è il diritto di recesso, che questi ultimi possono esercitare, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli espressamente previsti (es. di restituzione del bene o quelli per il diminuito valore conseguente all’eventuale utilizzo), entro un termine di 14 giorni (cosiddetto periodo di ripensamento, durante il quale il consumatore può valutare più attentamente la propria decisione d’acquisto ed eventualmente restituire il prodotto/servizio acquistato avendo il diritto al rimborso del corrispettivo pagato). Durante il "periodo di ripensamento" le parti del contratto possono comunque adempiere ai rispettivi obblighi contrattuali.

Il periodo di recesso decorre dal giorno:

  1. della conclusione del contratto, in caso di servizi;
  2. della consegna al consumatore o ad un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, nel caso di vendita di beni, oppure:
    • nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dalla consegna dell'ultimo bene;
    • nel caso di bene costituito da lotti o pezzi multipli, dalla consegna dell'ultimo lotto o pezzo;
    • nel caso di contratti con consegna periodica, dalla consegna del primo bene;
  1. della conclusione del contratto in caso di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuti digitali non forniti su supporti materiali.

Il diritto di recesso deve essere esercitato dal consumatore (art. 54), dando al venditore professionista apposita comunicazione della propria volontà di recedere dal contratto prima della scadenza del periodo di ripensamento come sopra indicato (non necessariamente in forma scritta).

A tal fine il consumatore (al quale, in caso di contestazioni, spetta l’onere di provare di aver esercitato il diritto di recesso), in alternativa, può:

  1. utilizzare il modulo tipo di recesso contenuto nel richiamato Allegato I, parte B (che si allega alla presente scheda informativa);
  2. presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.

Il venditore può, a sua volta, offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso sopra richiamato oppure una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul proprio sito web. In tali casi il venditore deve comunicare senza indugio al consumatore, su un supporto durevole, una conferma di ricevimento del recesso.

L'esercizio del diritto di recesso determina (art. 55) la cessazione degli obblighi delle parti di eseguire il contratto a distanza o di concluderlo, nel caso in cui l’offerta sia stata effettuata dal consumatore. In tal caso, sono risolti di diritto anche eventuali contratti accessori (art. 58), senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli per la restituzione dei beni o per il diminuito valore degli stessi conseguenti all’eventuale utilizzo.
 

Obblighi del venditore (art. 56)

A seguito dell’esercizio del recesso da parte del consumatore, il venditore deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti (comprensivi delle spese di consegna se non diversamente previsto in forma esplicita), senza indebito ritardo e, comunque entro 14 giorni dalla ricezione dell’informazione del recesso.

Il riaccredito dell’importo corrispondente al prezzo ricevuto dal venditore dovrà essere effettuato con la stessa modalità utilizzata dal consumatore per il pagamento in occasione della transazione iniziale, salvo che quest’ultimo abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che lo stesso non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Se sono state utilizzate cambiali, anche queste devono essere restituite dal venditore.

Qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa da quella meno costosa offerta dal professionista (ad es. consegna rapida o con servizi accessori in luogo della consegna standard), il venditore non è tenuto a rimborsare i costi supplementari.

Salvo che il venditore abbia offerto di ritirare i beni, lo stesso può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni; oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di averli rispediti, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

È in ogni caso nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso del consumatore in caso di recesso.
 

Obblighi del consumatore (art. 57)

Salvo che il venditore abbia offerto di ritirare i beni, il consumatore deve effettuare la restituzione (o consegnarli a un terzo autorizzato dal venditore) senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso. Tale termine si intende rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni (in tal caso fa fede la prova di avvenuta consegna all’ufficio postale o al corriere nei termini fissati).

Il consumatore è obbligato a sostenere solo il costo diretto della restituzione dei beni (vale a dire le spese di spedizione), a meno che il venditore non abbia espressamente escluso tali costi (accollandoseli) o abbia omesso di fornire l’informazione che tali costi sono a carico del consumatore.

Il venditore, dopo aver ricevuto i beni restituiti, può accertare l’esistenza di eventuali danni che determinino una diminuzione del relativo valore. In tal caso, il consumatore è considerato responsabile della diminuzione del valore dei beni nella misura in cui questa sia riconducibile ad una manipolazione degli stessi diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.

A tal fine, infatti, il consumatore può solo manipolare e ispezionare i beni con la dovuta diligenza, nello stesso modo in cui gli sarebbe consentito farlo in un negozio (ad esempio, dovrebbe limitarsi a provare un indumento, senza poterlo indossare).

Il consumatore non è, tuttavia, considerato responsabile per la diminuzione del valore dei beni nel caso in cui il venditore abbia omesso di fornirgli l’informazione obbligatoria relativa al diritto di recesso.

Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, non ha alcuna rilevanza l’eventuale apertura del pacco o la mancata restituzione dell’imballaggio originale da parte del consumatore. Il verificarsi di tali circostanze, infatti, non preclude l’esercizio di tale diritto, considerato altresì che, diversamente, il consumatore non potrebbe controllare il prodotto, verificarne l’integrità, l’idoneità all’uso e l’assenza di vizi.

Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato la richiesta di iniziare l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine di 14 giorni, dovrà versare al prestatore di servizi/forniture (di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento) un importo proporzionale alla prestazione/fornitura effettuata fino all’esercizio del recesso rispetto a tutte quelle previste dal contratto. Tale importo è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto o, nel caso in cui quest’ultimo risulti eccessivo, sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.

Il consumatore non è tenuto a sostenere alcun costo per prestazioni di servizi e forniture di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, quando:

  1. il venditore ha omesso di fornire informazioni sul diritto di recesso e sulle conseguenze dell’inizio della prestazione/fornitura prima del decorso del relativo termine;
  2. il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso.

Ugualmente, il consumatore non è tenuto a sostenere alcun costo anche in relazione alla fornitura, in tutto o in parte, di contenuti digitali su supporti non materiali quando:

  1. il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di recesso di 14 giorni;
  2. il consumatore non ha riconosciuto esplicitamente di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso;
  3. il professionista ha omesso di fornire la conferma del contratto su supporto cartaceo o su un mezzo durevole.

Fatti salvi gli eventuali costi supplementari di consegna e gli altri obblighi sopra descritti, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.
 

Eccezioni al diritto di recesso (art. 59)

Il diritto di recesso per i contratti a distanza è escluso nei seguenti casi:

  • contratti di servizi completamente eseguiti, se l’esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione della perdita del diritto di recesso;
  • fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il venditore non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
  • fornitura di beni confezionati su misura (es. abiti) o chiaramente personalizzati;
  • fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
  • fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
  • fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
  • fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo 30 giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal venditore;
  • contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. In tal caso, se il professionista fornisce servizi ulteriori rispetto a quelli specificamente richiesti dal consumatore o prodotti diversi dai pezzi di ricambio necessari, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
  • fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
  • fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
  • contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
  • fornitura di alloggi per fini non residenziali, trasporto di beni, servizi di noleggio di autovetture, servizi di catering o servizi riguardanti le attività del tempo libero, qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
  • fornitura di contenuti digitali mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione della perdita del diritto di recesso.

Altri diritti dei consumatori (artt. 61-65)

Consegna (art. 61) e passaggio del rischio (art. 63)

Salva diversa pattuizione delle parti, il venditore è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Tale obbligo si considera adempiuto mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.

In caso di mancata consegna entro i termini sopra indicati, il consumatore deve invitare il venditore ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se anche tale termine scade senza che sia effettuata la consegna, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, fatto salvo l’ulteriore diritto al risarcimento dei danni nei confronti del venditore.

Il consumatore non è tenuto a concedere al venditore il suddetto termine supplementare se:

  • il venditore si è espressamente rifiutato di consegnare i beni;
  • il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze di conclusione del contratto;
  • il consumatore ha espressamente informato il venditore, prima della conclusione del contratto, che il termine per la consegna è essenziale.

In questi casi, se la consegna non avviene entro il termine di 30 giorni o quello diverso pattuito dalle parti, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del contratto da parte del consumatore, il venditore deve rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.

Se i contratti prevedono che l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni sia a carico del venditore, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni resta a carico del venditore anche quando la causa non sia a questo imputabile e si trasferisce al consumatore solo al momento della consegna a quest’ultimo o ad un terzo (diverso dal vettore) da lui designato. Se, invece, la scelta del vettore è stata effettuata dal consumatore, senza che vi fosse una proposta del venditore in tal senso, il consumatore si assume il rischio già dal momento della consegna del bene al vettore stesso.
 

Costi e pagamenti aggiuntivi (artt. 62, 64 e 65)

I venditori non possono imporre ai consumatori spese per l'uso di determinati strumenti di pagamento (carte di credito, bancomat, ecc.) o, nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.

L'istituto di emissione della carta di pagamento deve riaccreditare al consumatore i pagamenti in caso di addebito eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della carta da parte del venditore professionista o di un terzo. L'emittente ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

Qualora il venditore utilizzi una linea telefonica dedicata ai contatti da parte dei consumatori in relazione a contratti già conclusi, questi ultimi non sono tenuti a pagare costi aggiuntivi rispetto alla tariffa base, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare le proprie tariffe per tali telefonate.

Per qualsiasi pagamento supplementare oltre a quello concordato come corrispettivo per l'obbligo contrattuale principale del venditore, quest’ultimo deve chiedere il consenso espresso del consumatore prima che lo stesso sia vincolato dal contratto o dall'offerta. Se il venditore non ottiene tale consenso espresso del consumatore ma lo deduce attraverso l’utilizzo di opzioni prestabilite (nei contratti on-line) che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.
 

Tutela amministrativa e giurisdizionale – Sanzioni (artt. 66 e 66-bis)

Il compito di accertare le violazioni alle disposizioni in materia di vendite a distanza spetta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può agire su segnalazione di chi vi abbia interesse o anche d’ufficio, inibendone la continuazione ed eliminandone gli effetti.

Quando accerta una violazione, tenuto conto della sua durata e gravità, l’Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro (art. 27, comma 9).

È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. Per le controversie civili inerenti l’applicazione delle disposizioni sulle vendite a distanza, il Codice prevede la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

È fatta salva, inoltre, la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie mediante le procedure previste dal Codice.

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Modello legale informazioni ed esercizio recesso (allegato I al Codice del consumo, come introdotto dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21).


a cura di
Alice Coccia

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