AGENZIA ENTRATE: LE NUOVE REGOLE PER GLI STUDI DI SETTORE
AGENZIA ENTRATE: LE NUOVE REGOLE PER GLI STUDI DI SETTORE
Agenzia Entrate: le nuove regole per gli studi di settore
L’Agenzia delle Entrate detta le regole su come applicare le novità in materia di studi di settore introdotte con la Finanziaria 2007 e il decreto Visco-Bersani del 2006. Con una circolare della direzione centrale Accertamento, spiega una nota, si affrontano le criticità sollevate dalle categorie al tavolo istituito dal vice ministro Vincenzo Visco, sciogliendo i nodi più controversi e accogliendo alcune richieste e proposte migliorative.
La circolare prevede la possibilità di rettificare in sede di contraddittorio i risultati ottenuti con gli indici di normalità economica; criteri per definire le attività marginali; non applicazione della maggiorazione del 3% nel 2006 agli studi di settore a cui si applicano gli indicatori di normalità ; applicazione degli studi ai soggetti che chiudono l’attività e ne riaprono una "omogenea" entro 6 mesi; esclusione dall’inibizione degli accertamenti presuntivi, nei confronti dei contribuenti congrui, basati su operazioni finanziarie o presunzioni di acquisto o cessione ai fini Iva.
Ecco nel dettaglio le questioni principali e le soluzioni adottate dalla circolare.
INDICATORI NORMALITA' ECONOMICA - vengono forniti chiarimenti in ordine all'applicazione degli indicatori di normalita' economica previsti dal comma 14 della finanziaria, la cui finalita' e' quella di segnalare eventuali anomalie rispetto a comportamenti normali degli operatori del settore. In caso di procedura di accertamento derivante dall'applicazione degli studi di settore, gli uffici dovranno valutare, ed eventualmente rettificare, l'importo dei maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dell'indicatore rivelatosi inattendibile, avvalendosi di elementi di valutazione direttamente acquisiti ovvero forniti dal contribuente in sede di contraddittorio, tenendo eventualmente conto di situazioni di carattere straordinario che possono aver determinato esiti di "non coerenza".
ATTIVITA' MARGINALI - Per le imprese che svolgono l'attivita' in condizioni di marginalita' economica, l'ufficio dovra' tener conto degli effetti penalizzanti che potrebbero derivare dall'applicazione degli indicatori "Valore aggiunto per addetto" e "Redditivita' dei beni mobili strumentali". La circolare spiega che i possibili elementi, caratterizzanti per individuare i soggetti che svolgono l'attivita' in condizioni di marginalita' economica, sono: la localizzazione territoriale dell'attivita', le ridotte dimensioni del mercato servito, l'eta' del contribuente, la limitata dotazione di beni strumentali o l'obsolescenza degli stessi, l'assenza di dipendenti e l'assenza di costi relativi a servizi.
MAGGIORAZIONE DEL 3 PER CENTO - Viene stabilito che la maggiorazione del 3 per cento non si applica, per il periodo d'imposta 2006, nei casi in cui trovano applicazione gli indicatori di normalita'. L'Agenzia ha infatti ritenuto che l'introduzione dei predetti indicatori ha comportato un diverso meccanismo di stima dei ricavi o compensi presunti rispetto a quelli in vigore lo scorso anno. Pertanto, l'intervento e' stato assimilato ad una vera e propria "revisione" degli studi medesimi.
SANZIONI - Viene precisato che le sanzioni incrementative relative alla omessa o infedele dichiarazione dei dati o all'indicazione di cause di esclusione o inapplicabilita' degli studi non sussistenti, previste dalla Finanziaria 2007, si applicano alle dichiarazioni presentate da quest'anno.
CAUSE ESCLUSIONE - Sono stati forniti chiarimenti in ordine alle ipotesi di cessazione dell'attivita' e inizio della stessa entro sei mesi da parte dello stesso soggetto nonche' in caso di inizio dell'attivita' quando questa costituisce una prosecuzione di una preesistente attivita' svolta da un altro soggetto.
SPESE RELATIVE ALLE AUTO NON STRUMENTALI - la circolare chiarisce, ai fini degli studi di settore, gli effetti delle novita' introdotte in materia di deducibilita' delle spese e degli altri componenti negativi relativi a determinati mezzi di trasporto, che non siano strumentali all'esercizio dell'attivita' di impresa, ai fini della determinazione dei relativi redditi.
ACCERTAMENTI PRESUNTIVI - Viene chiarito che l'inibizione degli accertamenti presuntivi, nei confronti dei soggetti congrui agli studi di settore, non riguarda tutti gli accertamenti. In particolare, precisa la circolare, la limitazione non opera relativamente ad accertamenti basati sulle presunzioni dedotte da rapporti ed operazioni finanziarie e operazioni di acquisto o di cessione ai fini Iva.
Relativamente alla definizione dell'accertamento si precisa inoltre che le verifica del superamento dei limiti di 50.000
euro o del 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati va effettuata con riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi definito (e non a quello individuato prima di procedere al contraddittorio o nell'avviso di accertamento notificato).
Quest'ultima previsione si applica a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2006.