Detrazione per ristrutturazioni: cosa cambia per chi risiede all’estero
Detrazione per ristrutturazioni: cosa cambia per chi risiede all’estero
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la detrazione del 36% per i cittadini italiani residenti all’estero per i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2025 sull’abitazione utilizzata saltuariamente in Italia.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risposta n. 273 del 2025 (qui il testo in PDF), quale detrazione IRPEF spetta a un cittadino italiano fiscalmente residente all’estero che ha eseguito nel 2025 lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo su un immobile di proprietà situato in Italia.
Il caso sottoposto riguarda un contribuente iscritto all’AIRE e residente in Svizzera, che utilizza saltuariamente l’immobile in Italia. La domanda rivolta all’Agenzia era se, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024), la detrazione spettasse nella misura del 50% o del 36%.
Per l'Agenzia nel caso in esame, il contribuente non può accedere all’aliquota maggiorata del 50% prevista per gli interventi sull’abitazione principale, ma potrà beneficiare esclusivamente della detrazione ordinaria del 36%, perché all’immobile manca il requisito di abitazione principale, requisito indispensabile per accedere alla detrazione del bonus ristrutturazioni.
La risposta è arrivata dopo un’attenta ricostruzione normativa. In particolare, l’Agenzia ha ricordato che:
- l’articolo 16-bis del TUIR riconosce una detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo;
- la misura ordinaria del 50% è stata prevista per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare;
- la legge di bilancio 2025 ha modificato la disciplina, riducendo progressivamente le aliquote:
- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027, mantenendo invariato il tetto massimo di spesa.
Per poter usufruire di questa aliquota più alta, è necessario che:
- il contribuente sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) sull’immobile;
- l’immobile sia adibito ad abitazione principale, cioè quello dove il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Quando si perde la maggiorazione: il caso dei residenti all’estero
La questione centrale riguarda proprio il significato di "abitazione principale", che per l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 (qui il link PDF) e alla Risoluzione n. 136/E dell’8 aprile 2008 (documento in PDF), coincide con quella contenuta nell'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR. In base a tale definizione, si considera abitazione principale l’immobile in cui la persona fisica – proprietaria o titolare di altro diritto reale – o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Il concetto di dimora abituale è centrale e non viene meno in caso di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non sia locato. Rientrano nel perimetro dell’agevolazione anche le pertinenze e le aree pertinenziali già vincolate all’abitazione principale.




























