Strutture ricettive: il riconoscimento degli ospiti rimane obbligatorio

Strutture ricettive: il riconoscimento degli ospiti rimane obbligatorio

Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar del Lazio del 27 maggio scorso. Federalberghi: “l’impegno degli albergatori promuove la sicurezza della comunità”.

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21 novembre 2025

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 21 novembre scorso, accogliendo le istanze del Ministero dell’Interno e di Federalberghi, ha annullato definitivamente la sentenza del Tar Lazio del 27 maggio 2025 che aveva sospeso l’efficacia della circolare del Viminale sul riconoscimento de visu degli alloggiati.

La decisione del massimo organo di giustizia amministrativa ribadisce dunque che i gestori di tutte le strutture ricettive, incluse le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi, oltre a ricevere il documento d’identità dell’ospite e a trasmetterlo all’autorità di pubblica sicurezza, devono effettuare il riconoscimento delle persone alloggiate verificando di persona la corrispondenza tra il titolare del documento e l’effettivo ospite della struttura.

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, ricorda che “questa procedura contribuisce a elevare in maniera significativa i livelli di sicurezza, a vantaggio sia degli ospiti delle strutture ricettive sia della cittadinanza, a partire dalle persone che subiscono i disagi derivanti dall’abitare nei palazzi in cui si registra un continuo viavai di persone sconosciute, dirette agli appartamenti affittati ai turisti”.

“Il riconoscimento de visu degli alloggiati - prosegue Bocca - comporta un impegno che gli albergatori (così come i gestori di residence, bed and breakfast, affittacamere e campeggi) assolvono da sempre con grande senso civico, consapevoli delle ricadute positive di cui beneficia tutta la comunità, come dimostrano i recenti casi in cui sono stati individuati e catturati pericolosi malviventi”.

Federalberghi è intervenuta nel giudizio a seguito di un decreto del Presidente del Consiglio di Stato che ha sollevato, d’ufficio, un’eccezione di possibile inammissibilità del ricorso primo sul quale si è espresso il Tar, in quanto il contraddittorio instaurato nel giudizio di primo grado si profilava prima facie non integro senza il coinvolgimento di un ente associativo rappresentativo del settore della ricettività alberghiera.

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