Rottamazione quater, tutte le scadenze 2024

Rottamazione quater, tutte le scadenze 2024

Aggiornamenti e scadenze sulla definizione agevolata nell'ambito della tregua fiscale. Le ultime notizie sui pagamenti delle rate per chi ha aderito alla rottamazione quater.

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29 febbraio 2024

Il 30 giugno 2023 è stato l'ultimo giorno per aderire alla rottamazione quater, nota anche come definizione agevolata, in origine fissata al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023. Le persone colpite dall'alluvione dell'Emilia hanno invece avuto tempo fino al 2 ottobre scorso.

Il decreto bollette aveva inoltre prorogato al 30 settembre 2023 il termine ultimo per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla tregua fiscale 2023. Con il provvedimento del 5 luglio scorso (link pdf) l'Agenzia delle entrate ha aggiornato sia il modello per la richiesta di adesione che le istruzioni da seguire.

La nuova forma di definizione agevolata si applicherà ai carichi di importo superiore ai mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. È prevista, in particolare, la possibilità di estinguere tali debiti con il pagamento della sola somma capitale (oltre alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento), esclusi gli interessi iscritti e le sanzioni incluse nei carichi stessi, gli interessi di mora, le sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura tributaria, e le somme maturate a titolo di aggio.

Per procedere alla rottamazione quater, il debitore deve comunicare all’Agente della riscossione, inviando un'apposita dichiarazione da trasmettere telematicamente entro il 30 giugno 2023, la richiesta per usufruire del beneficio, indicando anche il numero di rate scelto per l'eventuale pagamento dilazionato, con l'impegno di rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Entro il 30 settembre (entro il 31 per i soggetti che rientrano nei territori alluvionati) l'AdE-Riscossione invierà la comunicazione ufficiale con l'accoglimento o l'eventuale diniego della domanda con la motivazione del rifiuto.

In caso di accoglimento della domanda l'Agenzia invierà:

  • il totale delle somme dovute sottoforma di Definizione agevolata ("Rottamazione quater");
  • la scadenza dei pagamenti (a seconda del piano rateale scelto);
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere la domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.

Per consultare i propri dati fiscali, contribuenti, imprese e partite Iva potranno consultare il proprio cassetto fiscale, un servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate che raccoglie i documenti inerenti al fisco in formato digitale.

Scadenza pagamenti

Vediamo nel dettaglio tutte le date delle scadenze previste dall'articolo 4 del decreto legge n. 51/2023 per il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata:

  • pagamento in un'unica soluzione: entro il 31 ottobre 2023;
  • pagamento rateale, per un massimo di 18 rate (5 anni) saranno ripartite:
    • prima rata: entro il 31 ottobre 2023;
    • seconda rata: entro il 30 novembre 2023;
    • Nei successivi 4 anni andranno saldata il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.

Le prime due rate saranno pari al 10% del totale dovuto. Le restanti saranno di pari importo. Gli interessi per il pagamento rateale avranno un tasso del 2% annuo a partire dal primo novembre 2023. Con un emendamento compreso nel Decreto Anticipi, arriva una piccola proroga per pagare le prime due rate della rottamazione quater senza incorrere in sanzioni o interessi di mora.

Un emendamento del Dl Milleproroghe, approvato il 14 febbraio scorso, prevede la possibilità di pagare le prime due rate scadute della rottamazione quater entro il 15 marzo 2024. Slitterebbe in avanti, sempre entro lo stesso giorno, anche il termine della terza rata, in scadenza il 28 febbraio. 

Proroga alluvione Emilia-Romagna

Nel "decreto alluvione", noto anche come "decreto maltempo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del primo giugno 2023 (qui il testo in pdf), sono previste alcune misure per far fronte all'emergenza che ha colpito le regioni dell'Emilia-Romagna e delle Marche. Tra gli interventi troviamo anche la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, contributivi, e dei termini amministrativi.

Nello specifico il decreto prevede:

  • pagamento cartelle, avvisi di debito e accertamento: sospensione dei termini relativi a versamenti tributari e non derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il primo maggio e il 31 agosto 2023. Sono sospesi anche i versamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al primo maggio o riferite alle somme della definizione agevolata (articoli 3 e 5 del Dl n. 119/2018).
    I termini riprenderanno dal primo settembre 2023.
  • notifica cartelle e procedure di riscossione: sospensione fino al 31 agosto 2023 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione;

  • definizione agevolata: per coloro che hanno residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del "Decreto Alluvione" i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di tre mesi. Dal 3 luglio si riapre il servizio di invio per la domanda di adesione, che potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023.

Inoltre saranno rimandati di tre mesi sia il termine entro il quale Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute (entro il 31 dicembre 2023) per il perfezionamento della rottamazione quater, sia le successive scadenze per il pagamento delle somme dovute.

L'emendamento del Dl Milleproroghe prevede la proroga al 15 marzo 2024 anche per le scadenze della rottamazione quater per le popolazioni dell'Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dall'alluvione di maggio 2023. Nello specifico le prime due rate scadute potranno essere saldate entro la nuova data senza perdere i benefici della rottamazione. Le rate successive del 2024 dovranno essere pagate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, quindi secondo le scadenze previste nel proprio piano di rateazione.

Riferimenti normativi

FAQ e domande frequenti

Di seguito alcuni chiarimenti relativi alla Definizione agevolata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA RICHIESTA?

Sì, bisogna presentare un'apposita dichiarazione di adesione per via telematica. Sul sito dell'Agenzia/Riscossione sono definite tutte le modalità. 

COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

  • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
  • in area pubblica compilando un apposito modulo in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

L'Agenzia invierà ai contribuenti che hanno aderito, entro il 30 settembre 2023 (nuovo termine introdotto dall’articolo 4 del DL n. 51/2023), una “Comunicazione” di accoglimento della domanda, contenente:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute;
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

DEVO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE POSSO RATEIZZARE?

L’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata. Ad oggi è possibile pagare:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 unitamente ai moduli di pagamento.

COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

  • Sito istituzionale;
  • App EquiClick;
  • Domiciliazione sul conto corrente;
  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
  • sportelli bancari;
  • o uffici postali;
  • o home banking;
  • o ricevitorie e tabaccai;
  • o sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
  • Postamat;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

SE PRESENTO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

HO UN CONTENZIOSO CON AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER ALCUNE CARTELLE CHE VORREI ORA INSERIRE NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. POSSO FARLO?

Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

HO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER DEBITI PER I QUALI AVEVO UNA RATEIZZAZIONE IN CORSO. COSA SUCCEDE?

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 ottobre 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

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