Guida al supporto per la formazione e il lavoro

Guida al supporto per la formazione e il lavoro

Dall'INPS un aiuto economico di 350 euro al mese per favorire l'attivazione al lavoro attraverso progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale. 

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura per favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, attraverso la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, ma anche politiche attive del lavoro, progetti utili alla collettività e attività del servizio civile universale. Il sostegno economico è stato previsto dal decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modifiche dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) ed è attivo dal 1° settembre 2023.

È destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare in corso di validità non superiore a 6mila euro annui, al cui interno non siano presenti minori, ultrasessantenni, persone con disabilità, oppure in condizioni di svantaggio presi in carico dai servizi sociosanitari.

Il SFL prevede un beneficio economico mensile di 350 euro come indennità di partecipazione alle misure di attivazione al lavoro. L'importo viene erogato dall'INPS, tramite bonifico, per tutta la durata del corso o di altra misura di attivazione lavorativa, per un massimo di 12 mesi.

Beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro: i requisiti

Per accedere al servizio i singoli componenti dei nuclei familiari devono essere in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza. Ecco di seguito tutte le condizioni necessarie per fare domanda al SFL.

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Al momento dell'invio dell'istanza il richiedente deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Deve inoltre essere:

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

  • cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare dello status di protezione internazionale (come da decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251) o apolide.

La residenza dovrà inoltre persistere per tutta la durata di fruizione del beneficio.

Requisiti economici

Ai beneficiari del Supporto sono richiesti i seguenti requisiti economici, da possedere congiuntamente:

  • ISEE familiare fino a 6mila euro l'anno;
  • valore del reddito familiare sotto la soglia di 6mila euro l'anno, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30mila euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150mila euro;
  • patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a:
    • 6mila euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8mila euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10mila euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne a partire dal terzo).
      Questi massimali sono incrementati di:
      • 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
      • 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
  • non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatari di:
    • autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
    • navi o imbarcazioni da diporto, aeromobili di qualsiasi genere.

Ulteriori requisiti

Oltre alle condizioni di natura economica e di cittadinanza, per accedere al SFL è necessario anche:

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o di prevenzione e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non essere disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, salvo le dimissioni per giusta causa o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
  • la misura è compatibile con l'attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie di accesso. Devono inoltre essere comunicati eventuali rapporti di lavoro già avviati alla data della domanda e non rilevati dall'ISEE per l'intera annualità, nonché ogni altra variazione occupazionale che si verifichi durante l'erogazione della prestazione;
  • assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o la relativa esenzione.

Importo, durata e modalità di erogazione dell'indennità di partecipazione

Il SFL prevede un'indennità di partecipazione per aiutare i beneficiari nel percorso di attivazione lavorativa. Si tratta di un contributo economico pari a 350 euro al mese. L'importo viene erogato durante tutta la durata del corso o di altra attività compresa dal Supporto, per un massimo di 12 mesi.

Il beneficio arriverà tramite bonifico mensile da parte dell'INPS ed è condizionato dall'effettiva partecipazione alle attività formative o altre misure, pena la decadenza.

Come fare domanda

I richiedenti in possesso di tutte le condizioni necessarie, possono presentare la domanda di accesso:

  • direttamente nella sezione dedicata del sito internet dell'INPS, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica);
  • tramite gli Istituti di Patronato;
  • nei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) a partire dal primo gennaio 2024.

Dopo aver compilato correttamente la domanda, l'INPS invierà un messaggio di conferma della registrazione con il numero di Protocollo da conservare. L'Istituto verificherà i requisiti, dopodiché il beneficiario potrà iscriversi al portale Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), accedendo tramite SPID o CIE.

All'interno della piattaforma SIISL, il beneficiario può:

  • compilare il CV;
  • sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD), che a sua volta consiste nella:
    • compilazione della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);
    • scelta di un Centro per l'impiego (CPI);
    • selezione di almeno tre Agenzie per il lavoro (APL);
    • autorizzazione del trattamento dati;
  • sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato;
  • frequentare un corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa.

All'interno della domanda il richiedente deve:

  • rilasciare la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politiche attive;
  • dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o ad altri percorsi funzionali all'adempimento dell'obbligo scolastico (per i soggetti tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico);
  • autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all'intermediazione e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Dopo la firma del PAD, la domanda viene accolta e il richiedente è convocato dal servizio per il lavoro per firmare il Patto di Servizio Personalizzato. La convocazione può avvenire secondo le modalità organizzative stabilite dalle regioni, utilizzando i contatti forniti dai beneficiari nel Patto di Attivazione Digitale, tramite:

  • messaggistica telefonica;
  • posta elettronica.

Attività previste dal SFL

Il Supporto prevede attività di inserimento al lavoro attraverso progetti di formazione, qualificazione, riqualificazione, orientamento e politiche attive del lavoro. Sono inclusi anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività previsti dall’articolo 6 del decreto-legge n. 48/2023.

Attraverso la piattaforma SIISL, è possibile ricevere o individuare anche in maniera autonoma offerte di lavoro, servizi di orientamento, politiche attive e programmi formativi, compresi tirocini e progetti utili alla collettività.

Tutte le attività di formazione svolte dai beneficiari sono registrate nella sezione 6 della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) e rese disponibili sul portale SIISL, in conformità con il decreto interministeriale attuativo. Le registrazioni includono la data di inizio e, se disponibile, quella di fine corso o altra attività.

Gli interessati possono anche individuare da soli i progetti di formazione e inserire le loro preferenze tramite la piattaforma di attivazione per l'inclusione. In questo caso, possono comunicarlo al SIISL tramite il soggetto con cui hanno sottoscritto il patto di servizio personalizzato.

Le attività di apprendimento devono mirare al raggiungimento di competenze secondo gli standard professionali nazionali e devono rilasciare almeno un attestato di trasparenza dei risultati di apprendimento, come previsto dal decreto legislativo n. 13/2013.

Condizioni di incompatibilità e sanzioni

Dal 1° gennaio 2024, anche i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) potranno accedere al SFL, se sceglieranno di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro. Questo vale anche se non sono soggetti agli obblighi previsti all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023 (obblighi genitoriali), purché non siano inclusi nella scala di equivalenza specifica per l'ADI.

Il SFL è invece incompatibile con:

  • reddito di cittadinanza;
  • pensione di cittadinanza;
  • altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Per quanto riguarda le sanzioni per il Supporto per la Formazione e il Lavoro sono definite dagli articoli 8 e 12 del decreto-legge n. 48/2023 e dal D.M. n. 108/2023. La decadenza dal beneficio è prevista per chi non rispetta gli obblighi di partecipazione ai percorsi formativi, di attivazione al lavoro o di comunicazione delle variazioni di reddito, patrimonio e nucleo familiare.

Chi fornisce dichiarazioni false o omette informazioni per ottenere il SFL rischia la reclusione da due a sei anni, mentre la mancata comunicazione di variazioni rilevanti comporta una pena da uno a tre anni. In caso di condanna definitiva, il beneficiario decade immediatamente dal beneficio e deve restituire quanto percepito indebitamente.

Il beneficio non può essere richiesto nuovamente prima di dieci anni dalla sentenza definitiva. Inoltre, l'INPS revoca immediatamente il SFL se accerta la non veridicità delle informazioni fornite. Infine, chi già beneficia del contributo per figli a carico potrà comunque accedere al SFL, se rispetta tutti i requisiti.

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