Bonus Verde: come funziona, a chi spetta, quando scade

Bonus Verde: come funziona, a chi spetta, quando scade

Vademecum sul bonus verde: informazioni utili sulla detrazione Irpef del 36%, a chi spetta, quali sono gli interventi agevolabili e le scadenze previste. 

Il bonus verde rientra nella schiera dei bonus casa prorogati dalla Legge di Bilancio 2022 e consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese effettuate per interventi di riqualificazione degli spazi verdi. Rientrano nell'agevolazione, ad esempio alcune tipologie di lavori per la sistemazione di giardini, terrazze e, più in generale, di aree scoperte di pertinenza con la messa a dimora di alberi e piante, incluso il recupero di giardini storici. L'incentivo è accessibile non solo ai proprietari di immobili ma anche ad affittuari o comodatari.

La scadenza del bonus verde, fissata inizialmente al 31 dicembre 2021, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024.

A chi spetta la detrazione

L'incentivo fiscale per terrazzi e aree verdi è accessibile non solo ai proprietari degli immobili, come accade per alcuni bonus, ma anche ad affittuari o comodatari. Unica prerogativa è il possedimento o la detenzione dell'immobile sulla base di un titolo idoneo.
In sintesi il bonus verde spetta a:

  • proprietari di un immobile;
  • nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (come ad esempio inquilini in affitto);
  • comodatari di un immobile;
  • case popolari;
  • enti, pubblici o privati, che corrispondono l'Ires.

Bonus verde su edifici condominiali

Come abbiamo visto, anche i condomini possono usufruire della detrazione del 36% per le parti in comune esterne degli immobili condominiali. In questo caso l'agevolazione, che avrà sempre un tetto massimo di 5mila euro, sarà valida per ogni inquilino nella misura della sua quota millesimale. Unica condizione è che il singolo condomino abbia preso parte alla spesa per l'esecuzione degli interventi.

Come specifica l'Agenzia delle Entrate a proposito del bonus verde applicato agli edifici condominiali:

"In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi".

Bonus verde per condomini

L'incentivo può essere impiegato non solo dai proprietari di una singola unità immobiliare ma anche da singoli condomini intenzionati ad eseguire lavori su parti comuni esterne del condominio. Non cambia l'importo massimo di spesa che è pari a 5mila euro per unità immobiliare abitativa appartenente al condominio. 

Se si ha in progetto di effettuare lavori sia sulla propria abitazione che sulle parti comuni di edifici condominiali, il bonus sarà di 5mila euro sia nel primo caso che nel secondo (nel limite della quota a lui amputabile), a condizione ovviamente che siano state versate correttamente tutte le rate del condominio. 

Leggi anche la news sull'agevolazione del governo per tende e zanzariere

Infine per gli immobili ad uso non abitativo con utilizzo promiscuo, cioè sia abitativo che d'ufficio, il beneficio riconosciuto è pari alla metà. Non è invece previsto per negozi, uffici e altri immobili non destinati all'uso abitativo.

Unica eccezione è il caso di un immobile composto anche da negozi, in cui non saranno valutare le unità immobiliari che compongono il condominio ma il numero degli appartamenti.

Gli interventi ammessi

Sono ammessi alla detrazioni le seguenti tipologie di lavori:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
  • riqualificazione di tappeti erbosi (sono esclusi quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro);
  • miglioramento o realizzazione di impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di giardini pensili;
  • realizzazione di coperture a verde;
  • realizzazione di impianti di irrigazione;
  • realizzazione di pozzi;
  • lavori di restauro;
  • interventi di recupero di giardini di interesse storico e artistico di pertinenza di immobili vincolati;
  • spese per la progettazione e la manutenzione delle aree verdi purché siano eseguiti i relativi lavori di esecuzione.

Per quanto concerne gli interventi per la realizzazione di fioriere in cemento e/o l’allestimento a verde di balconi e terrazzi (per la collocazione di piante e arbusti), l’accesso al bonus è consentito qualora siano permanenti e riferiti ad un intervento innovativo che riguardi l'intera sistemazione. Nel bonus rientra anche la realizzazione di pergolati (coperture a verde) di giardini pensili.

La detrazione non spetta invece per le seguenti spese:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo;
  • i lavori in economia, in questo caso il contribuente può comunque rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

Gli interventi non agevolabili

Gli interventi che non rientrano nella misura fiscale riguardano tutti quei lavori svolti in proprio ("in economia"), come la sistemazione di piante in vasi e gli interventi concernenti la manutenzione ordinaria di giardini già esistenti. La misura nasce infatti per sostenere le spese straordinarie.

Tagliate fuori dall'agevolazione sono poi le spese per acquistare strumenti o attrezzature specifiche, come ad esempio tagliaerba, pale, forbici, rastrelli, ecc. Infine non sono detraibili neanche gli interventi che interessano la realizzazione di un giardino costruito nell'ambito di un nuovo immobile dato in appalto.

Come usufruire del bonus

Il limite massimo di spesa previsto dal bonus è di 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Quindi a fronte di una spesa di 5mila euro, la detrazione sarà di 1.800 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo (180 euro). L’agevolazione non si applica agli immobili con destinazione diversa da quella abitativa. Pertanto, gli edifici come negozi oppure uffici sono esclusi dal beneficio.

Il bonus si può ottenere solo se ci si rivolge a personale specializzato per gli interventi sugli spazi verdi. Per ottenere il bonus l'intervento deve essere certificato con il rilascio di una ricevuta fiscale da parte della ditta che ha eseguito i lavori. È inoltre obbligatorio produrre un'autocertificazione dove indicare le somme totali delle spese portate in detrazione, che andranno indicate anche nel quadro E del modello 730 dell'anno in cui sono state sostenute, con il codice 12. 

Tracciabilità dei pagamenti

Per accedere alla detrazione, infine, è necessario che i pagamenti siano tracciabili, attraverso l'esecuzione di un "bonifico parlante". I pagamenti, infatti, per essere passibili di detrazioni, devono essere eseguiti attraverso un sistema (bonifico bancario o postale) che tenga traccia di:

  • causale del versamento
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • numero di partita iva o codice fiscale del soggetto a cui viene indirizzato il bonifico.

Oltre al bonifico parlante, le modalità per tenere traccia delle operazioni possono essere anche informatizzate, come ad esempio attraverso pagamenti digitali (bonifici, bancomat, carte di credito).

Di seguito la documentazione da controllare e riservare per il bonus verde:

Tipologia Documenti
Bonus Verde
  • Fatture o ricevute fiscali per comprovare la spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
  • documentazione che attesta il pagamento tracciabile: assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancario o postale, carte di credito o debito;
  • autocertificazione con l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione (in assenza di amministratore, una documentazione inerente la spesa sostenuta);
  • in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

È prevista la cessione del credito?

Al contrario di altre agevolazioni come l'Ecobonus o il Superbonus 110%, per il bonus verde non è prevista la possibilità di applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura, come del resto neanche ulteriori adempimenti. L'unico modo per usufruire del rimborso fiscale è attraverso lo sgravio diretti dell'imponibile Irpef. 

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