Incompatibilità agenti immobiliari, “norma corretta”

Incompatibilità agenti immobiliari, “norma corretta”

La Commissione Europea dà ragione a Fimaa sull’incompatibilità tra l’attività di agente immobiliare e quella di collaboratore di società di mediazione creditizia. Chiusa la procedura di infrazione.

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22 novembre 2022

La Commissione Europea, con una risposta ufficiale inviata alla Fimaa, la Federazione italiana mediatori agenti d’affari aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia pochi giorni fa, ha comunicato di aver chiuso il 20 giugno scorso la procedura di infrazione 2018/2175 in materia di incompatibilità per la professione di agente immobiliare. La conclusione dell’annosa procedura di infrazione, che andava avanti dal 2018, si deve all’articolo 4 della Legge europea 2019-2020, in vigore dal primo febbraio scorso, fortemente sostenuto da Fimaa e da altre Associazioni del settore della mediazione. Secondo l’organo esecutivo europeo l’Italia, con l’articolo 4, ha esercitato correttamente le restrizioni che possono essere imposte dagli Stati per le professioni regolamentate nell’esercizio di attività congiunte o in partenariato, senza tuttavia violare il dettato europeo.

Positivo il commento del presidente Fimaa Santino Taverna, secondo il quale “la decisione della Commissione Europea di chiudere la procedura di infrazione dimostra, ancora una volta, la bontà del nostro operato e la conformità al dettato europeo della nostra richiesta di incompatibilità tra agente immobiliare e collaboratore di società di mediazione creditizia”. È per questo che la Federazione si attende ora che il Governo riconsideri la norma introdotta a fine luglio con il Ddl Concorrenza 2021 (“fatta passare da qualche diretto interessato come chiesta da tutto il settore, quando in realtà va nell’interesse di pochi grandi gruppi imprenditoriali e a danno delle piccole realtà imprenditoriali e soprattutto dei dogmi della professionalità e competenza da sempre sostenuti da Fimaa”) che tra l’altro prevede che le società di mediazione creditizia, senza dover costituire alcuna altra società compartecipata o anche un semplice ramo d’azienda, possano esercitare contemporaneamente l’attività di mediazione creditizia e quella “accessoria” di “agente immobiliare”, mentre ciò non è permesso agli agenti immobiliari, sia che siano strutturati come persone fisiche sia come società di persone e capitali.

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