Tfr: le richieste delle parti sociali

Tfr: le richieste delle parti sociali

Ripristino del limite di deducibilita' del 12% del reddito; linee piu' prudenziali per investimento tacito del Tfr; compensazioni per i datori di lavoro che conferiscono il Tfr. Queste le principali richieste inviate al ministro del Welfare

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20 settembre 2005
AGENZIE NEWS

Tfr: le richieste delle parti sociali

 

Ripristino del limite di deducibilita' del 12% del reddito complessivo; linee piu' prudenziali per investimento tacito del Tfr; compensazioni per tutti i datori di lavoro che conferiscono il Tfr; avviare modifica sistema agevolazioni fiscali. Queste le principali richieste che le parti sociali hanno inviato al Ministro del lavoro, Roberto Maroni per la riforma del Tfr. Le 23 sigle, infatti, hanno stilato un testo nel quale vengono dettagliatamente indicate le modifiche da apportare al testo messo appunto dallo stesso Maroni. In particolare per il comma 3, lett. b) dell'art. 1, viene richiesto che venga cosi' riformulato: .... b) ''forme pensionistiche complementari individuali'': le forme di cui all'articolo 13 che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali e' possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto ... . Per quanto riguarda l'Art. 8 - Finanziamento le parti sociali chiedono che al comma 2, per i lavoratori autonomi e' opportuno prevedere che le modalita' di  determinazione della contribuzione siano definite sulla base del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF, oppure sulla base degli imponibili considerati ai fini contributivi previdenziali obbligatori. Inoltre, si richiama quanto contenuto nel testo della delega sulla necessita' di individuare idonee misure, da inserire nella Legge di bilancio dello Stato, per favorire l'adesione alle forme di previdenza complementari dei lavoratori di cui all'art. 2, lettera b). Al comma 4, dopo ''i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro'', la parti sociali chiedono la cancellazione di ''sia volontari, sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi''. Inoltre, per le parti sociali deve essere ripristinato il limite di deducibilita' espresso in percentuale (12%) del reddito complessivo, consentendone l'utilizzo anche ove sia piu' elevato rispetto al limite in cifra fissa. Si rammenta, infatti, che la legge delega prevede esplicitamente di ampliare la deducibilita' dei contributi versati alla previdenza complementare, tramite la ''fissazione di limiti in valore assoluto e in valore percentuale e l'applicazione di quello piu' favorevole all'interessato''. Le parti sociali chiedono poi che il comma 4 venga cosi' riformulato: ''I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore al maggiore fra il 12% del reddito complessivo ed euro 5.164,57; ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato DPR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sara' dedotto nella dichiarazione dei redditi''. Al comma 7, primo periodo, dopo la parola ''avviene'', per le parti sociali vanno cancellate le parole: ''con scadenza almeno trimestrale'' e sostituite con ''secondo le modalita' fissate dagli accordi o contratti collettivi''. Si chiede, pertanto, che il comma 7, primo periodo, venga cosi' riformulato: ''Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo le modalita' fissate dagli accordi o contratti collettivi''. Al comma 7, lettera c), primo periodo, dopo ''obbligatoria'' le parti chiedono di aggiungere la frase: ''antecedente alla data del 29 aprile 1993''.

Si chiede, pertanto, che il comma 7, lettera c), primo periodo, venga cosi' riformulato: ''con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente alla data del 29 aprile 1993.''    Il comma 8, nella nuova formulazione dello schema di decreto, prevede che in caso di conferimento tacito del TFR siano attuate linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Al riguardo si fa presente che non in tutti i fondi pensione sono attive gestioni multi - comparto. Laddove i fondi pensione adottano una gestione mono - comparto, questa e' solitamente caratterizzata da profili di rischio/rendimento prudenziali. Peraltro, il riferimento alla garanzia della comparabilita' del rendimento con il tasso di rivalutazione del TFR appare poco chiaro. Va, pertanto, riconfermata la possibilita' degli statuti e dei regolamenti dei fondi pensione di prevedere che l'investimento della contribuzione effettuata tramite conferimento tacito del TFR avvenga verso linee di investimento piu' prudenziali.Si chiede, pertanto, che il comma 8 venga cosi' riformulato: ''Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto piu' prudenziale''. Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole ''e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi'', le parti chiedono di sostituire ''o'' con la parola ''anche'' prima di ''aziendali''.

Si chiede, pertanto, che il comma 9, venga cosi' riformulato: ''L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore puo' decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica al datore di lavoro l'entita' del contributo e il fondo di destinazione. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ai contratti o accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso nei limiti e secondo le modalita' stabilite dai predetti contratti o accordi.''    Al comma 10, primo periodo, le parti chiedono di cancellare ''fino ad un massimo di sette anni''.  Si chiede, pertanto, che il comma 10, venga cosi' riformulato: ''La contribuzione alle forme pensionistiche complementari puo' proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno tre anni di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facolta' del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche''. Le parti rilevano l'incompletezza del testo relativamente al decreto per la compensazione dei maggiori oneri per le imprese ed ai contenuti del protocollo d'intesa con l'ABI. Un'incompletezza che rende impossibile esprimere un giudizio esaustivo che, comunque, verra' dato non appena verranno forniti elementi concreti e dettagliati di valutazione. In ogni caso le compensazioni devono riguardare effettivamente tutti i datori di lavoro che conferiscono il TFR. Va, inoltre, garantita la piena contestualita' tra la decorrenza delle norme sul conferimento del TFR e la possibilita', per i datori di lavoro, di accedere al beneficio delle compensazioni.

Con riferimento alla deducibilita' dal reddito prevista dal comma 1 dell'art. 10, il meccanismo previsto nello schema di decreto, ancorando la deducibilita' alla produzione di ''reddito d'impresa'', non e' fruibile da datori di lavoro che producano redditi di altra natura. Al contrario la deducibilita' prevista dalla norma deve essere fruibile da tutti i datori di lavoro che destinano il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare. Per quanto riguarda la costituzione del fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, e' necessario che i meccanismi di funzionamento siano gia' definiti al momento di approvazione del presente decreto legislativo e siano rivolti a tutti i datori di lavoro che, conferendo il TFR alla previdenza complementare, ricorrano al finanziamento sostitutivo.Ferma restando la funzione di garanzia del costituendo fondo pubblico, si rende opportuno coinvolgere nel meccanismo strutture in grado di assicurare operativita' immediata e trasparenza, quali i consorzi di garanzia collettiva ''fidi'' (o ''confidi''). La durata del fondo deve essere fissata per un periodo congruo e, comunque, tenendo conto del ciclo di vita medio del TFR. Gli eventuali criteri di accesso alla garanzia, definiti a priori, devono essere tali da ridurre al minimo il rischio di esclusione.In ogni caso, il meccanismo di accesso al credito deve basarsi su automatismi legati alla presenza di condizioni minime per l'accesso alla garanzia, escludendo ogni valutazione discrezionale.

Le parti sociali reputano importante che il Governo assicuri la piena compatibilita' di tale strumento con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Quanto alla prevista riduzione del costo del lavoro, il decreto legislativo deve contenere riferimenti chiari alle modalita' con cui tale riduzione sara' attuata. Su questo aspetto, le parti sociali reputano essenziale sapere fin d'ora su quali oneri si intenda intervenire e secondo quali meccanismi. Reputano parimenti importante che sia verificata la disponibilita' di risorse adeguate. Va comunque assicurata la strutturalita' dell'intervento. Per quanto riguarda l'Art. 11 (Prestazioni) le parti propongono pur nell'ambito di una necessaria gradualita', l'avvio di una modifica del sistema di agevolazioni fiscali finalizzato a consolidare il regime di imposizione tributaria cosiddetto ''E - E - T'' (esenzione della contribuzione versata alle forme pensionistiche complementari,  esenzione dei rendimenti ottenuti dalle medesime forme in fase di accumulo e  tassazione delle prestazioni finali).

Conseguentemente, la disciplina fiscale delle prestazioni dovra' essere armonizzata con il sistema fiscale generale, ripristinando elementi di progressivita' della tassazione in base al reddito. Al comma 4, dopo le parole ''anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza'', le parti chiedono di aggiungere le seguenti: ''E' fatta salva la diversa disciplina stabilita dalle fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto''.

Si chiede, pertanto, che il comma 4, venga cosi' riformulato: Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. E' fatta salva la diversa disciplina stabilita dalle fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.''    Al comma 7, primo periodo, dopo le parole ''Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari'', e prima delle parole ''possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata'', chiedono di cancellare l'inciso: ''ferme restando condizioni di maggior favore fissate dalle singole forme pensionistiche'' Si chiede, pertanto, che il comma 7, primo periodo, venga cosi' riformulato: ''Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata''.Al comma 8, e' necessario per le parti sociali modificare il riferimento al limite massimo del cinquanta per cento della posizione maturata dopo la modifica effettuata che innalza al 75% l'anticipazione per l'acquisto della prima casa o per interventi di ristrutturazione e riqualificazione della stessa. Si chiede, poi, che il comma 10 venga cosi' riformulato: ''Ferma restando l'intangibilita' delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935 n.1827 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'''.  Nell'Art. 14 - Permanenza nella forma pensionistica complementare. Cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilita', le parti chiedono  che venga ripristinata la causale di riscatto prevista dall'art.10 , comma 1, lett. c) del d.lgs. n.124/1993, consentendo al lavoratore, per le situazioni in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare di richiedere il riscatto totale ovvero, in alternativa, il riscatto parziale. Secondo le parti sociali, poi, e' evidente che occorre distinguere le diverse forme pensionistiche complementari attuate tramite fondi pensione o contratti di assicurazione sulla vita, in relazione al diverso funzionamento di tali strumenti. Pertanto occorrerebbe prevedere: il ripristino, limitatamente ai fondi pensione di cui agli artt. 3 e 12, della normativa vigente, prevedendo che in mancanza di eredi ovvero di destinatari diversi designati dal lavoratore iscritto la posizione resti acquisita al fondo pensione; per le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 13

(contratti di assicurazione sulla vita) , la devoluzione  a finalita' sociali di detta posizione pensionistica, in caso di assenza di eredi o di destinatari diversi designati dal lavoratore iscritto, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole ''e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalita' stabilite'' sostituire le parole ''dagli accordi collettivi o sindacali aziendali'' con le parole ''dai contratti o accordi collettivi anche aziendali''. Il comma 8 prevede, infine, che gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari previsti dal medesimo art. 14 siano effettuati entro il termine massimo di due mesi dall'esercizio stesso. Tale previsione contrasta con alcune prassi consolidate e con norme contrattuali che prevedono differenti modalita' di versamento del datore di lavoro. Pertanto, va previsto un termine massimo piu' ampio che consenta al fondo l'esatta liquidazione della posizione pensionistica, Si chiede, pertanto, che il comma 8, venga cosi' riformulato: ''Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facolta' di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dall'esercizio stesso''. Nell'Art. 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari) Al  comma 1, dopo le parole ''Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali'' cancellare ''vigila sulla COVIP''. Si chiede, pertanto, che il comma 1, venga cosi' riformulato: ''1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l'attivita' di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare''.

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