I reati contro la P.A.

I reati contro la P.A.

P:01 D:22-11-2002 T: Il Codice Etico di Confcommercio

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22 novembre 2002
ARTICOLO 1

Capitolo II

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

1. Linee guida per un codice di condotta

 

ARTICOLO 1

 

Art. 316 bis c.p. (malversazione ai danni dello Stato) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (p. 32-quater, 322-ter, 323-bis).

 

1. Reato - caratteristiche

La condotta del reato consiste nella distrazione (mancata destinazione dei fondi dallo scopo per i quali sono stati ottenuti), da parte di un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, della somma ottenuta dallo Stato o da altro ente pubblico, sotto forma di sovvenzioni, contributi, finanziamenti destinati ad una determinata finalità pubblica, senza che tale attività programmata si sia svolta.

Tramite tale fattispecie si persegue lo scopo di reprimere le frodi successive al conseguimento di fondi pubblici.

La malversazione ai danni dello Stato è un reato comune che può essere posto in essere da chiunque, salvo che da coloro che appartengano alla Pubblica amministrazione.

Il dolo del reato in questione è rappresentato dalla consapevolezza di omettere dal destinare i benefici ottenuti dallo Stato o da altri enti pubblici dalle opere o dalle attività di pubblico interesse previste.

 

 

2. Area critica

Qualora l’azienda sia chiamata a gestire attività afferenti l’attuazione di progetti o la realizzazione di opere o servizi finanziati da risorse pubbliche, l’area a rischio deve essere individuata nei settori aziendali preposti alle verifiche delle condizioni previste per la erogazione dei finanziamenti e/o contributi.

Nel caso, invece, in cui l’azienda sia diretta beneficiaria di erogazioni pubbliche, l’area critica dovrà essere individuata in quei settori preposti alla realizzazione delle opere e/o dei progetti finanziati, nonché nel settore deputato alla gestione dei flussi finanziari relativi ai fondi medesimi.

Più in generale, i settori a rischio che necessitano di maggiori cautele per questo reato, possono essere quello:

a)     finanziario;

b)      degli investimenti ambientali e della ricerca;

c)      degli investimenti per la produzione;

d)      della ricerca e dell’innovazione tecnologica;

e)      degli investimenti e/o dei finanziamenti ricevuti per la formazione professionale.

 

3. Norma etico-pratica

Gli enti che vedano incluso nel loro oggetto sociale, o che per qualunque titolo o causa, debbano provvedere alla gestione, amministrazione e/o erogazione di fondi pubblici, dovranno impedire la distrazione di detti medesimi fondi, dallo scopo cui siano destinati.

Pertanto nel modello organizzativo interno, dovrà essere prevista la creazione di un sistema di deleghe e passaggi procedurali ad hoc, mirato al corretto e trasparente utilizzo delle risorse pubbliche, anche attraverso la certa individuazione del /o dei soggetti deputati a tali mansioni, nonché attraverso un sistema di gestione amministrativa e contabile espletato secondo criteri, predeterminati, di trasparenza e di immediata rilevabilità e controllo dei dati contabili.

Nella finalità di riscontrare maggiormente i principi di prevenzione posti a base della norma, e soprattutto per quegli enti che in via esclusiva o prevalente si occupino della materia di che trattasi, sarà consigliabile prevedere l’introduzione della figura del “Responsabile di progetto” con obbligo di comunicazione e rendicontazione periodica agli organi della società.

 

4. Principi generali di ordine comportamentale

Ogni soggetto deputato alla gestione dei rapporti con la P.A. dovrà agire nel pieno rispetto delle procedure aziendali, improntando il proprio operato a principi di correttezza e trasparenza, osservando altresì gli obblighi di informazione nei confronti degli organi amministrativi dell’ente nonché, ove richiesto, dell’organismo di controllo di cui all’art. 6, lett. b), L.231/2001. A tal fine, dovrà rendere disponibile ed accessibile ogni documentazione ed ogni operazione, anche non economica, eseguita nell’ambito dei compiti e delle funzioni ad egli assegnate.

 


 

ARTICOLO 2

 

Art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (p. 322-ter).

 

1. Reato - caratteristiche

La condotta materiale di questa fattispecie delittuosa, è costituita dalla presentazione e/o utilizzazione di documenti falsi o dall’omissione di informazioni obbligatorie, per conseguire, indebitamente, contributi o finanziamenti comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Il reato trova applicazione qualora non siano posti in essere più gravi comportamenti fraudolenti, nel qual caso si applica la fattispecie prevista all’art. 640 bis.

Tramite tale fattispecie si intende prevenire e sanzionare il comportamento fraudolento posto in essere in danno dello Stato o degli altri enti pubblici, per l’ottenimento di erogazioni o finanziamenti altrimenti non spettanti.

Il reato può essere posto in essere da chiunque, ed  è, quindi, un reato comune.

Il dolo richiede la coscienza e la volontà di ottenere indebitamente finanziamenti da parte dello Stato, o di altri enti pubblici, tramite la falsificazione della documentazione o l’omissione di informazioni necessarie.

 

2. Area critica

Oltre a quanto esposto sopra per il reato di malversazione ai danni dello Stato, un’ulteriore area critica deve essere individuata in alcuni cicli aziendali a rischio, quali ad es., il ciclo acquisti ed in ogni area in cui si gestiscano flussi e risorse finanziarie.

 

3. Norma etico-pratica

Gli enti dovranno quindi adottare ogni modalità di controllo ed esecutiva atta a prevenire l’esposizione di dati o notizie false o non del tutto aderenti al vero, dirette all’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche a qualsivoglia titolo percette.

Quanto sopra, anche mediante la previsione di una figura con compiti  di supervisione ovvero deputata al controllo ed alla verifica della predisposizione della documentazione necessaria per l’accesso alle erogazioni, da parte  dei soggetti o dalla struttura a ciò delegati.

Allo scopo di maggiormente riscontrare la correttezza e trasparenza delle richieste d’accesso, si renderebbe altresì opportuno procedere alla preliminare procedimentalizzazione dei passaggi e delle competenze relative alla predisposizione delle richieste e della documentazione da produrre al suindicato fine.

 

4. Principi generali di ordine comportamentale

Vale quanto esposto in ordine alla fattispecie di cui al precedente articolo, salvo per quanto concerne la maggior attenzione che i soggetti delegati di funzioni o compiti, dovranno riporre per tutte le informazioni di carattere confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza nonché nella scrupolosa protocollazione e rendicontazione di ogni documento od elaborato da essi eseguito e/o trasmesso alla P.A. ed agli enti pubblici in generale.


 
ARTICOLO 3

 

Art. 640, 2°comma, n.1 c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato)

Chiunque, con artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi atre anni e con la multa da lire centomila (€51,65) a due milioni (€1.032,91) (p. 649).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€309,87) a tre milioni (€1.549,37):

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (p. 32-quater, 322-ter, 640-quater; p.m.p. 162)

 

1. Reato - caratteristiche

La condotta del reato è perpetrata mediante l’utilizzo di “artifizi o raggiri” (che possono essere posti in essere anche tramite simulazione o dissimulazione), per indurre altri in errore (per la sussistenza del reato è necessario un inganno effettivo ovvero l’idoneità dell’artificio e del raggiro devono essere valutati in concreto), provocando a costoro un danno patrimoniale al fine di ottenere, per sé o per altri, un ingiusto profitto (il requisito del profitto ingiusto può ricomprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico; mentre il danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico).

La fattispecie di truffa aggravata ai danni dello Stato mira quindi a tutelare sia l’integrità del patrimonio, sia la libertà nel prestare il proprio consenso nei negozi patrimoniali.

Si tratta di un reato comune, che può, quindi, essere commesso da qualsiasi soggetto.

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l’inganno, il profitto e il danno), anche se preveduti dall’agente come conseguenza possibile, anziché certa ed accettata, nel loro verificarsi.

Nel reato de quo è inoltre necessaria la sussistenza di un quid pluris e cioè di una ulteriore attività, di una particolare modalità, (“artifizio”), che risulti essere idoneo ad eludere le normali possibilità di controllo da parte dell’ente pubblico.

 

2. Area critica

Oltre alle considerazioni svolte per i reati precedenti, l’attività di prevenzione dovrà, in questo caso, essere volta ad adottare ogni cautela idonea ad evitare, se non la possibilità, la probabilità che possano essere perpetrati comportamenti fraudolenti.

A tal uopo dovrà provvedersi ad una mappatura complessiva delle potenziali situazioni di rischio ed alla contestuale individuazione dei soggetti titolari di un potere ad agire nei confronti della P.A. e degli altri soggetti, nonchè alla determinazione delle competenze e dei limiti nell’espressione di tale potere.

Più in generale, le aree critiche di questo reato, possono essere individuate tra quelle che operano nei seguenti settori:

a)     partecipazione a gare d’appalto della P.A.;

b)     ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte delle P.A.;

c)      gestione delle risorse umane: agevolazioni contributive, previdenziali, assistenziali;

d)     dichiarazioni e liquidazione d’imposte, tasse, canoni e così via;

e)     attività di formazione professionale.

 

3. Norma etico-pratica

Si reputa opportuno, con particolare riferimento al sistema di deleghe, che vengano attribuiti ai soggetti che esercitino funzioni di dirigenza, peculiari poteri di controllo e coordinamento per ognuno dei settori indicati nelle aree a rischio. Si rende poi opportuno che a coloro che intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti con la P.A., gli enti pubblici e la Cee, vengano imposti precisi obblighi di rendicontazione periodica nei confronti dei suindicati soggetti.

 

4. Principi generali di ordine comportamentale

Si richiamano i principi generali indicati per i reati di cui ai precedenti articoli, oltre alla necessità di prevedere procedure di massima trasparenza nella istruttoria e nella presentazione di istanze e documentazione da destinarsi alla P.A. nell’ambito degli indicati settori a rischio.

 


 

ARTICOLO 4

 

Art.  640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (p. 322-ter, 640-quater)

 

1. Reato - caratteristiche

L’elemento specializzante del reato in questione, rispetto alla truffa, è costituito dall’oggetto materiale della frode, consistente cioè in ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Quindi, oltre al mendacio che contraddistingue la truffa, è necessario un elemento in più, ovvero un’attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, cioè tale da vanificare, o comunque rendere meno agevole, l’attività di controllo delle relative richieste, da parte delle autorità preposte.

Il reato e di tipo comune, potendo  quindi essere realizzato da chiunque.

Il dolo è il medesimo di quello del reato di truffa, accompagnato dalla consapevolezza, da parte del reo, della particolare natura delle erogazioni e della loro provenienza dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

 

2. Area critica

Gli ambiti interessati sono in questo caso più ristretti, ma il reato  colpisce, tuttavia, tutti i livelli organizzativi e può riguardare, in particolare, coloro che operano nel settore:

a)     finanziario;

b)     degli investimenti ambientali e della ricerca;

c)      degli investimenti per la produzione;

d)     della ricerca ed innovazione tecnologica;

e)     della formazione professionale.

 

3. Norma etico-pratica

Analogamente a quanto previsto nella fattispecie di truffa, anche in questo caso, deve procedersi ad una analitica individuazione sei soggetti  e delle strutture che istituzionalmente intrattengono rapporti con i soggetti indicati nella norma.

Si dovrà altresì procedere alla individuazione dei soggetti titolari del potere di instaurare rapporti, di stipulazione e firma nei confronti della P.A. e degli enti pubblici in generale.

 

4. Principi generali di ordine comportamentale

Vale quanto specificato negli articoli precedenti sin qui trattati.

 


 

ARTICOLO 5

 

Art. 640-ter c.p. (frode informatica ai danni dello Stato) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto (p. 615-ter) con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51,65) a due milioni (€ 1.032,91).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309,87) a tre milioni (€ 1.549,37) se ricorre una delle circostanze previste al numero 1 del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (p. 322-ter, 640-quater).

Il delitto è punibile a querela della persona  offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante.

 

1. Reato - caratteristiche

Il reato de quo limita la responsabilità dell’ente al solo caso in cui il medesimo sia commesso ai danni dello Stato. Può essere posto in essere con due distinte modalità: tramite la creazione di anomalie di funzionamento nei sistemi considerati e tramite interventi non legittimi, attuati in qualsiasi modo, (ad es. inserendo un virus nel software), sui programmi, riferimenti, dati e notizie, collegamenti di vario genere tipici dei sistemi in esame.

Mediante tale norma si tutela contestualmente il patrimonio dello Stato, il regolare funzionamento dei sistemi informatici o telematici e l’interesse alla riservatezza che deve riguardare tali strumenti.

Il reato è comune  e può quindi essere commesso da chiunque.

Il dolo del reato di frode informatica è rappresentato dalla volontà di alterare il funzionamento di un sistema informatico e telematico o di operare indebitamente sui programmi, unito alla consapevolezza di perseguire, per sé o per altri, un profitto ingiusto ai danni dello Stato.

 

2. Area critica

L’area critica potrà essere individuata, in particolare, nell’ambito di quei dati che devono essere protetti da un accesso indiscriminato.

Comunque, il reato può essere commesso in quasi tutti gli ambiti aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. I settori più a rischio sono tuttavia quelli che si occupano di:

a)     vendita di beni, forniture di servizi e realizzazione di opere per la P.A.;

b)     ottenimento di concessioni, licenza ed autorizzazioni della P.A.;

c)      dichiarazioni e liquidazioni di imposte, tasse, canoni etc.;

d)     partecipazione a gare d’appalto della P.A.

 

3. Norma etico-pratica

Per prevenire la possibilità di commissione di tale reato, si ritiene utile introdurre dei meccanismi volti a controllare ed a regolare l’accesso ai sistemi informatici e telematici, idonei a permettere delle modalità di riscontro che, fermo restando la tutela della privacy del lavoratore, consentano all’ente di impedire un’utilizzazione di questi sistemi in violazione della legge, o delle finalità istituzionali della società medesima. Ciò potrà essere realizzato anche mediante la previsione di specifiche procedure d’accesso a banche dati, (quali l’area contabile dell’azienda), ed a programmi contenenti informazione di progetti da svilupparsi interloquendo con la P.A..

 

4. Principi generali di ordine comportamentale

Coloro i quali si trovino ad operare mediante l’utilizzo di sistemi informatici dell’ente, dovranno scrupolosamente rispettare le procedure all’uopo previste nei modelli organizzativi dell’ente medesimo. Dovranno altresì dare sollecita comunicazione di ogni eventuale danno, da essi provocato anche involontariamente, nonché di ogni eventuale danno comunque riscontrato durante l’utilizzo dei suddetti sistemi.


 

ARTICOLO 6

 

Artt. 318, 320, 321, 322 - I° e III° comma, 322 bis c.p.

Art. 318 (corruzione per un atto d’ufficio) - Il pubblico ufficiale (p.320 ss., 357), che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro os altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (p. 32-quater, 32- quinquies, 319-ter, 322-bis, 322-ter, 323-bis)

Art. 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio (p. 358); quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio (p.358), qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (p. 32-quater, 32-quinquies, 322-bis, 322-ter, 323-bis).

Art. 321 (pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale (p. 357) o all’incaricato di un pubblico servizio (p. 358) il denaro od altra utilità (p. 32-quater, 322-bis, 322-ter).

Art. 322 I° e III° comma (istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (p. 357) o ad un incaricato di un pubblico servizio )p. 358) che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo ( p. 322-bis, 323-bis).

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale (p. 357) o all’incaricato di un pubblico servizio (p. 358) che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318 (p. 322-bis, 323-bis).

Art. 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1)     ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2)     ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee  o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3)     alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4)     ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5)     a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1)     alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2)     a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (p. 357) e degli incaricati di un pubblico servizio (p. 358) nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi (p. 357 s.)

 

1. Reati - caratteristiche

Le norme si riferiscono ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, i quali, nell’esercizio delle proprie funzioni d’ufficio, percepiscano indebite retribuzioni o accettino la promessa di riceverle.

L’ipotesi delittuosa in questione può porsi in essere tramite due distinte condotte.

La prima, prevista dal I° comma dell’art. 318, si ha nei casi in cui un pubblico ufficiale o altro soggetto qualificato, al fine di compiere un atto dell’ufficio, accetti per sé o per altri, qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che per esso abbia valore o ne accetti la semplice promessa.

La seconda ipotesi, prevista dal II° comma dell’art. 318 c.p., si ha nei casi in cui un pubblico ufficiale o altro soggetto qualificato, riceva un vantaggio morale o materiale, patrimoniale o non patrimoniale, che per egli abbia un valore, per un atto d’ufficio dal medesimo già compiuto.

L’elemento tipico è rappresentato dalla “illecita negoziazione” di un atto amministrativo la cui formazione rientri nelle attribuzioni del pubblico ufficiale o degli altri soggetti qualificati.

L’interesse tutelato non è  tanto quello della imparzialità della pubblica amministrazione, dato che l’atto da compiere potrebbe ben essere conforme ai criteri di legittimità amministrativa, quanto, piuttosto, quello della correttezza e  della trasparenza dell’operato  della Pubblica amministrazione.

Il reato può essere posto in essere da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio, dal corruttore (solo nell’ipotesi di corruzione antecedente), dall’istigatore alla corruzione, dai membri degli organi delle Comunità Europee e dai funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri.

L’elemento psicologico presuppone la consapevolezza, da parte del pubblico ufficiale o degli altri soggetti qualificati previsti nella norma come possibili autori del reato, di ricevere per sé o per un terzo un compenso (“denaro o altra utilità”) non dovuto o di accettarne la promessa, accompagnato dalla consapevolezza che esso viene prestato per ottenere il compimento di un atto d’ufficio (corruzione antecedente) o per un atto d’ufficio già compiuto (corruzione susseguente).

Nel caso del corruttore, punibile esclusivamente per il fatto di corruzione impropria antecedente, il dolo è dato dalla consapevolezza di dare o promettere al funzionario una retribuzione non dovuta per la realizzazione di un atto d’ufficio.

 

2. Area critica

Oltre a quanto specificato nella precedente ipotesi delittuosa, l’area a rischio va individuata, prevalentemente, nei soggetti e nei settori aziendali preposti ai rapporti con la Pubblica amministrazione, in particolare nelle funzioni di rappresentanza della società tramite il sistema delle deleghe e/o delle procure.

Inoltre, attesa la necessità di impedire l’illegittimo utilizzo di risorse aziendali, altre aree a rischio possono essere individuate in alcuni cicli, come quello degli acquisti, e nel conferimento di incarichi o consulenze.

 

3. Norma etico-pratica

Nel codice di condotta dovranno essere previste attribuzioni certe e determinate delle funzioni di rappresentanza dell’ente nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche mediante l’introduzione di specifiche procedure autorizzative, quantomeno per le richieste relative all’ottenimento degli atti e  dei provvedimenti amministrativi di maggiore rilevanza.

Nel codice di condotta sarà altresì opportuno contemplare procedure finalizzate al controllo dei c.d. cicli aziendali a rischio, che prevedano, ad esempio, quanto al ciclo acquisti: la verifica del contratto o dell’ordine, del d.d.t. o rapporto di avvenuta prestazione, delle registrazioni contabili e dei  pagamenti.

Potranno, inoltre, essere previste determinati accorgimenti procedimentali per l’attribuzione di incarichi professionali e/o di consulenza, di rappresentanza e di intermediazione, con particolare riferimento alla congruità ed economicità dei corrispettivi previsti.

 

4. Principi generali di ordine comportamentale

I soggetti cui saranno attribuite le funzioni di rappresentanza nei confronti delle pubbliche amministrazioni dovranno ispirarsi ai principi di correttezza e legalità, valutando, nelle eventuali problematiche derivanti dai procedimenti amministrativi, il ricorso alle tutele previste a fronte dei comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione.

Tutti i dipendenti, o coloro che comunque operino per conto dell’ente, dovranno astenersi dal fare o promettere regali o doni di valore significativo, ai soggetti indicati nella norma, nonché dall’utilizzare o diffondere, facendone un uso disonesto, informazioni di carattere confidenziale delle quali siano venuti a conoscenza casualmente o nell’ambito dei compiti loro affidati.


 

ARTICOLO 7

 

Artt. 319, 320, 321, 322 II° e IV° comma, 322 bis

Art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) Il pubblico ufficiale (p. 320 ss., 357) che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (p. 32-quater, 32-quinquies, 319-ter, 322-bis, 322-ter, 323-bis).

Art. 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio (p. 358); quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio (p.358), qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (p. 32-quater, 32-quinquies, 322-bis, 322-ter, 323-bis).

Art. 321 (pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale (p. 357) o all’incaricato di un pubblico servizio (p. 358) il denaro od altra utilità (p. 32-quater, 322-bis, 322-ter).

Art. 322 II° e IV° comma (istigazione alla corruzione) Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale (p. 357) o un incaricato di un pubblico servizio (p. 358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo (p. 322-bis, 323-bis).

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (p. 357) o all’incaricato di un pubblico servizio (p. 358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato  per le finalità indicate dall’articolo 319 (p. 322-bis, 323-bis).

Art. 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1)     ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2)     ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee  o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3)     alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4)     ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5)     a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1)     alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2)     a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (p. 357) e degli incaricati di un pubblico servizio (p. 358) nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi (p. 357 s.)

 

1. Reati - caratteristiche

Le condotte dei reati in questione, sono rappresentate dal fatto di chi corrompa un pubblico ufficiale, o uno degli altri soggetti qualificati previsti dalle norme, tramite una dazione o promessa di denaro o altra utilità, al fine di omettere o ritardare un atto del proprio ufficio o per realizzare un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Per valutare la rilevanza o meno del comportamento tenuto dall’autore del reato, deve prendersi in considerazione la condotta complessiva del funzionario nell’insieme dei servizi resi al privato, poiché anche il compimento di atti formalmente regolari può essere realizzato in un contesto con finalità diverse da quelle di pubblica utilità.

Anche in questo caso si distingue tra due diverse fattispecie delittuose a seconda che si tratti di corruzione propria antecedente o susseguente (cfr.. ipotesi precedente).

Tramite tale fattispecie si mira a tutelare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Il reato può essere posto in essere da un pubblico ufficiale, da incaricato di pubblico servizio, dal corruttore (sia nell’ipotesi di corruzione antecedente che in quella susseguente), dall’istigatore alla corruzione, dai membri degli organi delle Comunità Europee e dai funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri.

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico che è contraddistinto dal fine di omettere o ritardare un atto dovuto o compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio: da questo punto di vista è considerato irrilevante che si tratti di atto contrario ai doveri di ufficio generico o specifico o che l’atto contrario ai doveri di ufficio costituisca reato o semplice mancanza disciplinare.

 

2. Area critica

Vedi quanto esposto per i reati di cui al precedente articolo 6.

 

 

3. Norma etico-pratica

Si veda quanto esposto per i reati di cui al precedente articolo 6.

 

4. Principi generali di ordine comportamentale

Si veda quanto esposto per i reati di cui al precedente articolo 6.


 

ARTICOLO 8

 

Art. 319 ter (corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni (p. 32-quinquies).

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

 

1. Reato - caratteristiche

La condotta del reato in questione è costituita dal compimento di fatti di corruzione propria e impropria, per favorire o danneggiare una parte in un processo, con l’aggravante rappresentata dall’ingiusta condanna nei confronti di taluno, causata dalla corruzione medesima.

Scopo della norma incriminatrice  è quello garantire che l’attività giudiziaria sia svolta imparzialmente.

Autore del reato, oltre al corruttore, è il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (magistrati, cancellieri, periti…).

Il dolo è identico a quello previsto per il reato di corruzione con elemento specializzante costituito dal compiere atti del proprio ufficio con il dolo specifico di favorire o danneggiare una parte.

 

2. Area critica

L’area critica va individuata nella gestione delle transazioni e del contenzioso relativo ad eventuali processi civili, penali o amministrativi.

 

3. Norma etico-pratica

Nel codice di condotta sarà necessario prevedere, in assenza di un’area legale, un responsabile della gestione dei contenziosi.

A questa figura dovrà essere attribuita la verifica della congruità, nel rispetto delle tariffe professionali, dei corrispettivi per le attività svolte dai professionisti a cui verranno conferiti i mandati o specifici incarichi, quali ad esempio, le perizie di parte.

 

4. Principi generali di ordine comportamentale

Ai soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza giudiziale e i soggetti responsabili della gestione dei procedimenti giudiziari dovranno attenersi ai principi di correttezza , lealtà e trasparenza.


 

ARTICOLO 9

 

Art. 317 (concussione) Il pubblico ufficiale (p. 357) o l’incaricato di un pubblico servizio (p. 358), che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (p. 32-quater, 32-quinquies, 322-bis, 322-ter, 323-bis).

 

1. Reati - caratteristiche

L’elemento oggettivo del reato è costituito da tre componenti: l’abuso di funzioni da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio; l’illiceità della pretesa; l’esercizio di una pressione psichica sul privato.

Si ha abuso di funzioni allorquando il pubblico ufficiale strumentalizzi la propria qualifica soggettiva o la propria funzione, al fine di indurre taluno ad una indebita dazione.

La         pretesa, o la promessa, deve considerarsi indebita quando non è dovuta per legge o consuetudine, né al pubblico ufficiale, né all’incaricato di pubblico servizio, né alla pubblica amministrazione. Con “altra utilità” deve intendersi qualsiasi cosa che rappresenti un interesse giuridicamente rilevante e costituisca un vantaggio economico e personale.

Comunemente si ritiene che la pressione psicologica possa essere esercitata tramite costrizione o induzione, prospettandosi, la prima, tramite la minaccia di un male ingiusto e, la seconda, mediante un’opera di suggestione o di frode.

Il reato di concussione è un tipico reato plurioffensivo, mediante il quale viene tutelato sia l’interesse delle pubblica amministrazione alla correttezza e probità dei propri funzionari e, quindi, più in generale, l’interesse al buon andamento, imparzialità e decoro della P.A., sia l’interesse del privato, che si vede leso nel suo diritto all’integrità del patrimonio ed  alla libertà di prestazione del proprio consenso e di determinazione.

Il reato può essere posto in essere sia da parte di pubblici ufficiali che da parte di incaricati di pubblico servizio.

Il dolo è rappresentato dalla coscienza di abusare delle proprie qualità accompagnata dalla volontà di indurre, costringere a dare o a promettere un prestazione indebita.

Il dolo deve investire la conoscenza del carattere indebito della dazione o della promessa.

 

2. Area critica

Si veda quanto esposto nei reati di corruzione, con particolare attenzione ai settori che si occupano di:

a)     appalti e forniture;

b)     gestione finanziaria;

c)      erogazione di servizi.

 

3. Norma etico-pratica

Si veda quanto esposto per i reati di corruzione nel precedente articolo 6.

 

4. Principi generali di ordine comportamentale

Si veda quanto esposto per i reati di corruzione nel precedente articolo 6.

 

 

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