IL "PRIMA" E IL "DOPO"

IL "PRIMA" E IL "DOPO"

P:03 d.30-12-2003 t: FIPE SU DIVIETO DI FUMO

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30 dicembre 2004
Roma, 22 dicembre 1999

Prima, durante e dopo l’entrata in vigore della legge

 

Fino all’approvazione della Legge 16 gennaio 2003, n°3 sulla tutela dei non fumatori, il divieto di fumare esisteva in:

locali della pubblica amministrazione (Ministeri, questure, uffici finanziari …);

locali privati dove si svolgono funzioni pubbliche (banche dove si pagano i tributi);

altri (discoteche, cinema e sale corse con deroghe per impianti);

luoghi di lavoro con incompatibilità oggettiva (distributori di carburanti, cucine, poli chimici, ecc.).

 

Con la nuova legge il divieto di fumo è stato esteso a tutti i locali chiusi, dove accedono pubblico o utenti, ad eccezione di:

locali privati dove non è previsto accesso di pubblico o utenti;

locali attrezzati per il fumo con idonei impianti di riciclo d’aria (luoghi di lavoro, esercizi pubblici, altri locali da individuare con decreto), fermo restando il mantenimento del divieto per tutte le tipologie per cui era già previsto dalla legislazione precedente.

 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 29/12/2003 del Regolamento portante i “Requisiti tecnici dei locali per fumatori e dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d’aria”, inizia il conto alla rovescia per la piena applicazione della nuova disciplina. Trascorso un anno e 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. (vale a dire dal 14 gennaio 2005), non si potrà più fumare oltre che nei locali in cui il divieto era precedente alla legge 13/2003, anche  in:

 

studi di professionisti (dall’avvocato al commercialista);

parrucchieri ed estetisti;

uffici privati (assicurazioni, banche, agenzie immobiliari);

circoli privati;

negozi (supermercati, centri commerciali, negozi di vicinato, artigiani che vendono al pubblico);

alberghi;

agriturismi;

bar, ristoranti, pub ed altri esercizi pubblici. 

 

Per bar, ristoranti, pub e ad altri esercizi pubblici  è consentito fumare in appositi ambienti separati a condizione che vi sia un apposito impianto di ventilazione e di ricambio avente le caratteristiche definite nel Regolamento e che la superficie riservata sia inferiore al 50% della superficie complessiva dei locali.


 

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